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Se specialista convenzionato arreca danno erariale, giudizio a Corte Conti
Inserito il 30 aprile 2005 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

In caso di danno all'erario da parte di un medico convenzionato per impegnative inusuali, incongrue od incomplete, prescrizioni eccessive o per false prestazioni ambulatoriali il giudizio spetta alla corte dei Conti.

Nell'ambito della complessa e molteplice attività svolta dai medici specialisti in regime di convenzionamento esterno, sulla base delle convenzioni nazionali con le U.S.L. (ora A.S.L.), previste dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978, anche nel sistema sorto a seguito della istituzione, in forza di detta legge, del servizio sanitario nazionale, accanto all'esercizio delle prestazioni medico-professionali legali (che ha luogo sulla base di rapporti di diritto privato fra i medici specialisti e le U.S.L., con conseguente estraneità dei professionisti alla struttura amministrativa dell'ente e devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario), esistono compiti
"lato sensu" di certificazione sanitaria e finanziaria, il cui svolgimento si inserisce nell'ambito dell'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale dell'U.S.L. ed ha natura amministrativa, con la conseguenza che il professionista con riguardo a detti compiti, operando in forza di una devoluzione da parte dell'U.S.L., li svolge in esecuzione di un rapporto di servizio. Ne discende che, allorquando si assuma verificato un danno erariale che si ricolleghi a comportamenti del professionista riconducibili a detta attività amministrativa, in ordine alla relativa responsabilità sussiste la giurisdizione contabile della Corte dei Conti (nella specie si contestava ad un professionista, come causa del danno erariale, la redazione di impegnative inusuali, incongrue od incomplete, nonché di prescrizioni eccessive e di fatturazioni multiple e gonfiate per false prestazioni ambulatoriali).

Fonte : Sentenza Corte Cass., Sez. U, n. 922 del 21.12.1999.

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