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Il farmacista non può avere un poliambulatorio come ramo d'impresa
Inserito il 07 ottobre 2004 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6409 ha ribadito l'illegittimità del cumulo della attività di farmacista con quella di titolare di ambulatorio, sia pure a mezzo della designazione di un medico responsabile.


La vicenda prende origine dalla revoca dell'autorizzazione all'apertura di un poliambulatorio in cui le prestazioni erano rese da un medico, ma che rappresentava un qualificato ramo d’azienda della farmacia di cui era titolare il medesimo soggetto ed i cui oneri di gestione confluivano nella contabilità della farmacia medesima. Secondo il Consiglio di Stato l’art. 102 r.d.1934 n.1265 stabilisce che il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.
Il divieto di cumulo di autorizzazioni sanitarie, postulato dall’art. 102 r.d. 1265/1934 riguarda l’esercizio cumulativo della professione di farmacista e di altre professioni sanitarie.
Gli istituti sanitari disciplinati dall’art. 193 r.d.1265/1934, sono quelli caratterizzati da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta al fine di gestire l’attività sanitaria; pertanto, l’autorizzazione non è richiesta, ed esula il reato ivi previsto, se manca quella minima organizzazione strumentale e personale, che caratterizza l’istituto sanitario (ambulatorio, casa di cura privata, gabinetto di analisi) (Cassazione penale, sez.III, 19.11.1997,n.1345); laddove, al contrario, sussista quella minima organizzazione strumentale e personale dell’ambulatorio, non soltanto è richiesta la autorizzazione di cui al suddetto articolo, ma, in caso di cumulatività con l’esercizio della farmacia, sussiste giustificato e legittimo motivo di revoca.
Nella specie, l’ambulatorio omeopatico era gestito, e la circostanza non risulta affatto contestata, come ramo d’azienda della farmacia.
L’art. 102 r.d. 27 luglio 1934 n.1265, in base al quale, per quanto più interessa nel caso di specie, l’esercizio della farmacia non può essere cumulato con quello della professione medica, e sono puniti con una sanzione amministrativa i sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, legittimamente viene posto a base del provvedimento comunale con cui è vietata la prosecuzione della attività di un centro omeopatico, qualificato ramo d’azienda della farmacia di cui è titolare il medesimo soggetto e gli oneri di gestione del quale confluiscono nella contabilità della farmacia medesima.
Pertanto, viola il divieto di esercizio cumulativo delle professioni, il farmacista che svolga, direttamente o per interposta persona (ma in sostanza restandone il titolare), attività medica a mezzo di ambulatorio (omeopatico) affiancato al proprio esercizio.


fonte: Toscana Medica News 34 del 7-10/2004
link: http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200406409_SE.doc

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