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Riconsegna di beni di persone ricoverate: problemi e procedure
Inserito il 26 novembre 2001 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  



Un problema di cui spesso non si tiene conto, in occasione dei ricoveri delle persone in un ospedale, consiste nella riconsegna dei beni tenuti in custodia dall'ospedale stesso, indipendentemente dalla modalita' con cui questi sono stati conservati. I beni possono essere stati consegnati all'ospedale dal paziente per la custodia, custoditi direttamente dal degente avvalendosi dei mezzi che l'ospedale gli rende disponibili come cassetti o armadietti, oppure prelevati dagli operatori e depositati in appositi luoghi di custodia. La normativa attuale prevede (art. 1786 C.C.) che le norme relative agli alberghi vadano applicate anche alle Case di Cura. Non viene fatta menzione degli ospedali pubblici tuttavia, fatta salva la norma relativa agli oggetti dei degenti poi deceduti, contenuta nella legge 1423/1942, in carenza di norme apposite non si puo' che far ricorso ai medesimi criteri.
E' utile sottolineare le basi giuridiche del contratto: il deposito e' un contratto reale che prevede il suo perfezionamento alla consegna della cosa; la struttura ospitante e' tenuta ad approntare una organizzazione idonea, a garantire integrita' e sicurezza oltre che dell'ospite anche dei beni che egli reca con se'.
I problemi possono sorgere all'atto della riconsegna dei beni stessi: in caso che il possessore dei beni sia una persona capace di intendere e di volere, esistono pochi problemi in quanto questi possono essere riconsegnati al pazienti stesso oppure a persona da questi validamente delegata. E' utile mantenere sempre traccia scritta dello scambio di oggetti e delle persone con cui questo e' stato effettuato.
Qualora invece si tratti di persona in stato di incapacita' di intendere e volere (come minori di eta', maggiorenni sotto tutela o persone in stato di incoscienza o di inconsapevolezza) non sara' possibile effettuare la consegna dei beni ad una terza persona, anche se famigliare, in assenza di una valida delega emessa in un periodo giuridicamente valido.
Qualora il soggetto sia sottoposto a tutela, e' necessario che i terzi che provvedano al prelievo dei beni custoditi presentino il provvedimento del Giudice tutelare in originale o in copia oppure rilascino dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera D, del DPR 403/1998, attestando il possesso della qualita' di tutore. L'operatore addetto alla restituzione avra' cura di estrarre copia del provvedimento di cui sopra, o di trattenere la dichiarazione sostitutiva agendo in coerenza con quanto richiesto dall'avente diritto.
E' possibile che i beni dell'interessato vengano richiesto con urgenza adducendo situazioni esterne di reale e urgente pericolo (le chiavi di casa in conseguenza di un allagamento, di un guasto idraulico o motivata dall'esigenza di ritirare un oggetto personale importante del richiedente, o chiavi di negozio per scongiurare il deperimento di derrate alimentari). In tal caso e' possibile che si renda necessario consegnare l'oggetto richiesto, facendo tuttavia presente l' urgenza dell'evento all'Autorita' Giudiziaria, e possibilmente facendosi rilasciare dichiarazione scritta dei motivi della richiesta.
Per quanto riguarda gli ospedali pubblici la legge del 31 Ottobre 1942, n. 1423, dispone, a proposito della riconsegna di beni di persona deceduta, che "le cose giacenti presso gli ospedali … depositati dagli infermi, ivi ricoverati e successivamente deceduti, debbono essere tenuti a disposizione degli aventi diritto per il periodo di mesi sei, dal giorno della morte del depositante, se consistano in effetti d'uso, e per il periodo di anni tre se consistano in valori ed oggetti preziosi. Trascorsi i termini di cui al precedente comma, senza che gli aventi diritto avessero richiesto le cose depositate, il diritto alla riconsegna delle cose si estingue e l'istituto depositario acquista la proprieta' delle cose medesime. Resta ferma l'osservanza di ogni altra disposizione relativa al contratto di deposito contenuta dal Codice Civile non contrastante con la presente legge".
Sono legittimati a richiedere i beni appartenuti a persona deceduta: gli eredi istituiti per testamento, gli eredi legittimari ovvero, ai sensi dell'art. 536 del C.C., le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti di successione. Questi sono: il coniuge, i discendenti legittimi, naturali, adottivi, gli ascendenti legittimi. La qualita' di erede puo' essere comprovata con atto di notorieta' o con dichiarazione sostitutiva di tale atto, ex art. 4, legge n. 15, 1968.
Hanno diritto a succedere i parenti entro il VI grado di parentela. Qualora il deceduto non abbia parenti noti, e' necessario che l'ospedale attivi delle opportune indagini e che, all'occorrenza, segnali il caso al Tribunale territorialmente competente (Ufficio Successioni) con richiesta di nomina di un curatore del patrimonio del de cuius. Il curatore, nominato dal Giudice, puo' chiedere la consegna dei beni della persona deceduta fermo l'adempimenti di legge.
D.Z. da: G. Negrini "Professione Sanita' Pubblica e Medicina Pratica" anno 9 - n.1-2001


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